Corte Cassazione

Cass.civ., sez.I, n.23056 del 15.11.2010

"In sede di impugnazione del lodo non possono essere denunciate tutte le questioni relative all'imparzialità dell'arbitro  che possono formare oggetto  di istanza di ricusazione, ma può essere denunciata  solo la nullità del lodo provocata dalla radicale incapacità dell'arbitro di svolgere la sua funzione, per un legame attuale  con una delle parti che determini una coincidenza di interessi ad una determinata soluzione della controversia oggetto del giudizio arbitrale (massima non ufficiale)" in Riv.dir.proc., 2011, 389    

Cass.civ., sez.un., n.527 del 03.08.2000

Anche nell'arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura come deroga alla giurisdizione. Pertanto il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia  per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo  costituisce questione non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione  è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione  di cui all'art.41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale  che del giudizio d'impugnazione ex art.28 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile  con eslusivo riferimento alle questioni di giurisdizione i senso tecnico  giuridico riconducibili al paradigma dell'art.37 c.p.c.