Cass.civ., sez.I, n.23056 del 15.11.2010
"In sede di impugnazione del lodo non possono essere denunciate tutte le questioni relative all'imparzialità dell'arbitro che possono formare oggetto di istanza di ricusazione, ma può essere denunciata solo la nullità del lodo provocata dalla radicale incapacità dell'arbitro di svolgere la sua funzione, per un legame attuale con una delle parti che determini una coincidenza di interessi ad una determinata soluzione della controversia oggetto del giudizio arbitrale (massima non ufficiale)" in Riv.dir.proc., 2011, 389
Cass.civ., sez.un., n.527 del 03.08.2000
Anche nell'arbitrato rituale la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura come deroga alla giurisdizione. Pertanto il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art.41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art.28 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con eslusivo riferimento alle questioni di giurisdizione i senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art.37 c.p.c.